IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/17/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti  di  credito  ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante  modifica
delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e  del  regolamento  (UE)  n.
1093/2010; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge  di  delegazione  europea  2014,  ed,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato B, n. 13; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  VI  del  testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; 
  Visto il decreto legislativo 14  dicembre  2010,  n.  218,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141; 
  Visto il decreto legislativo 19 settembre  2012,  n.  169,  recante
ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13  agosto
2010, n. 141; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  5  aprile
2016, con il quale il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  dott.
Matteo  Renzi,  e'  stato  incaricato  di  reggere,  ad  interim,  il
Ministero dello sviluppo economico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 aprile 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  dello
sviluppo economico e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  (testo
                           unico bancario) 
 
  1. All'articolo 115 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 la  parola:  «capo»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«titolo»; 
  b) al comma 3 le  parole:  «dal  capo  II»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai capi I-bis e II». 
  2. Al Titolo VI dopo il Capo I del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
 
                             «Capo I-bis 
 
 
                 Credito immobiliare ai consumatori 
 
  Art.  120-quinquies  (Definizioni).  -  1.   Nel   presente   capo,
l'espressione: 
  a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo  6  settembre
2005, n. 206; 
  b) «consumatore» indica una persona fisica  che  agisce  per  scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
professionale eventualmente svolta; 
  c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un
finanziatore concede o si impegna a concedere  a  un  consumatore  un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione  finanziaria,  quando  il  credito  e'   garantito   da
un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto reale  avente
a oggetto beni immobili residenziali o e' finalizzato all'acquisto  o
alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno  o  su  un
immobile edificato o progettato; 
  d) «costo totale del credito» indica  gli  interessi  e  tutti  gli
altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre  spese,  a
eccezione di quelle notarili,  che  il  consumatore  deve  pagare  in
relazione al contratto di credito e  di  cui  il  finanziatore  e'  a
conoscenza; 
  e) «finanziatore» indica  un  soggetto  che,  essendo  abilitato  a
erogare finanziamenti a titolo  professionale  nel  territorio  della
Repubblica, offre o stipula contratti di credito; 
  f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma
totale degli importi messi a disposizione in virtu' di  un  contratto
di credito; 
  g) «intermediario del  credito»  indica  gli  agenti  in  attivita'
finanziaria,  i  mediatori  creditizi  o  qualsiasi  altro  soggetto,
diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria  attivita'
commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro
o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel  rispetto
delle riserve  di  attivita'  previste  dalla  legislazione  vigente,
almeno una delle seguenti attivita': 
  1) presentazione o proposta di contratti di  credito  ovvero  altre
attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 
  2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore; 
  h) «servizio accessorio  connesso  con  il  contratto  di  credito»
indica un servizio offerto al  consumatore  in  combinazione  con  il
contratto di credito; 
  i)   «servizio   di   consulenza»   indica    le    raccomandazioni
personalizzate  fornite  al  consumatore   ai   sensi   dell'articolo
120-terdecies in merito a una o piu' operazioni relative a  contratti
di credito; l'offerta di contratti di credito e le attivita' indicate
negli  articoli  120-octies,  120-novies,  120-decies,  120-undecies,
120-duodecies non implicano un servizio di consulenza; 
  l) «supporto  durevole»  indica  ogni  strumento  che  permetta  al
consumatore di conservare le informazioni che gli sono  personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un  periodo  di
tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che  permetta
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
  m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo  totale
del  credito  per  il  consumatore  espresso  in  percentuale   annua
dell'importo totale del credito; 
  n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in  cui,  al
momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il
proprio reddito o detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare
il finanziamento ovvero una valuta diversa  da  quella  avente  corso
legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui  il  consumatore
ha la residenza al momento della conclusione del contratto. 
  2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi
a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi  i
premi assicurativi, se la  conclusione  di  un  contratto  avente  ad
oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito,  o  per
ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della
valutazione dei beni se essa e' necessaria per ottenere  il  credito.
Sono esclusi i costi di connessi con  la  trascrizione  dell'atto  di
compravendita del bene immobile e le eventuali  penali  pagabili  dal
consumatore  per  l'inadempimento  degli   obblighi   stabiliti   nel
contratto di credito. 
  3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del  CICR,
stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, secondo le  disposizioni
della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto. 
  Art. 120-sexies (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni  del
presente  capo  si  applicano  ai  contratti  di  credito,   comunque
denominati, a eccezione dei seguenti casi: 
    a) contratti di credito in cui il finanziatore: 
  1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o  eroga
credito sotto altre forme in cambio  di  una  somma  derivante  dalla
vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale
su un bene immobile residenziale; e; 
      2) non chiede il rimborso del credito fino  al  verificarsi  di
uno o piu' eventi specifici afferenti la vita del consumatore,  salvo
in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri  obblighi
contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione
del contratto di credito; 
  b) contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al  di
fuori della sua attivita' principale, concede ai  dipendenti  crediti
senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato
e non offerti al pubblico in genere; 
  c) contratti  di  credito,  individuati  dalla  legge,  relativi  a
prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse
generale, che non prevedono il pagamento  di  interessi  o  prevedono
tassi inferiori a quelli  prevalenti  sul  mercato  oppure  ad  altre
condizioni piu' favorevoli  per  il  consumatore  rispetto  a  quelle
prevalenti sul mercato e a tassi  debitori  non  superiori  a  quelli
prevalenti sul mercato; 
  d) contratti di  credito  in  cui  il  credito  e'  concesso  senza
interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per  il  recupero
dei costi direttamente connessi all'ipoteca; 
  e) contratti di  credito  nella  forma  dell'apertura  di  credito,
qualora il credito sia da rimborsare entro un mese; 
  f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto  davanti
a un giudice o altra autorita' prevista dalla legge; 
  g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza  spese,  del
pagamento di un debito esistente, se non comportano  l'iscrizione  di
un'ipoteca; 
  h)  contratti   di   credito   non   garantiti   finalizzati   alla
ristrutturazione di un bene immobile residenziale; 
  i) contratti di credito in cui la durata non e'  determinata  o  in
cui il credito  deve  essere  rimborsato  entro  dodici  mesi  ed  e'
destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista
di altre soluzioni per finanziarie l'acquisto della proprieta' di  un
bene immobile. 
  Art. 120-septies  (Principi  generali).  -  1.  Il  finanziatore  e
l'intermediario del credito, nell'ambito delle attivita' disciplinate
dal presente capo: 
  a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo
conto dei diritti e degli interessi dei consumatori; 
  b)  basano  la  propria  attivita'  sulle  informazioni   rilevanti
riguardanti  la  situazione  del   consumatore,   su   ogni   bisogno
particolare che questi ha  comunicato,  su  ipotesi  ragionevoli  con
riguardo ai rischi cui e' esposta la situazione del  consumatore  per
la durata del contratto di credito. 
  Art. 120-octies (Pubblicita'). - 1. Fermo restando quanto  previsto
dalla parte II, titolo III,  del  Codice  del  consumo,  gli  annunci
pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma
corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono  formulazioni
che  possano  indurre  nel  consumatore   false   aspettative   sulla
disponibilita' o il costo del credito. 
  2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di  interesse  o
altre cifre concernenti il costo del  credito  indicano  le  seguenti
informazioni di base, in maniera chiara, precisa,  evidenziata  e,  a
seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile: 
  a) il finanziatore o, se del caso, l'intermediario del credito; 
  b) se del  caso,  il  fatto  che  il  contratto  di  credito  sara'
garantito da un'ipoteca su beni immobili residenziali  oppure  su  un
diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali; 
  c) il tasso d'interesse, precisando se  fisso  o  variabile  o  una
combinazione dei due  tipi,  corredato  di  informazioni  dettagliate
relative alle commissioni e  agli  altri  oneri  compresi  nel  costo
totale del credito per il consumatore; 
  d) l'importo totale del credito; 
  e) il TAEG, che deve avere  un'evidenza  all'interno  dell'annuncio
almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse; 
  f)  l'esistenza  di  eventuali  servizi  accessori  necessari   per
ottenere il credito o per ottenerlo  alle  condizioni  pubblicizzate,
qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in
quanto non determinabili in anticipo; 
  g) la durata del contratto di credito, se determinata; 
  h) se del caso, l'importo delle rate; 
  i) se del caso, l'importo totale che il  consumatore  e'  tenuto  a
pagare; 
  l) se del caso, il numero delle rate; 
  m)  in  caso  di  finanziamenti  in  valuta  estera,  un'avvertenza
relativa al fatto che eventuali  fluttuazioni  del  tasso  di  cambio
potrebbero incidere sull'importo  che  il  consumatore  e'  tenuto  a
pagare. 
  3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d), e), f), g),
h),  i),  l),  sono  specificate  con   l'impiego   di   un   esempio
rappresentativo. 
  4.  Il  CICR,  su  proposta  della  Banca  d'Italia,   precisa   le
caratteristiche  delle  informazioni  da  includere   negli   annunci
pubblicitari, le modalita' per la loro divulgazione e i  criteri  per
la definizione dell'esempio rappresentativo. 
  Art. 120-novies (Obblighi precontrattuali). - 1. Il finanziatore  o
l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore,  in
qualsiasi momento,  un  documento  contenente  informazioni  generali
chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su  supporto
cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche: 
  a) le informazioni e le evidenze  documentali  che  il  consumatore
deve fornire ai sensi  dell'articolo  120-undecies,  comma  1,  e  il
termine entro il quale esse devono essere fornite; 
  b) l'avvertimento che il credito non puo' essere  accordato  se  la
valutazione del merito creditizio non puo' essere effettuata a  causa
della scelta del consumatore di non fornire  le  informazioni  o  gli
elementi di verifica necessari alla valutazione; 
  c)  se  verra'  consultata   una   banca   dati,   in   conformita'
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  d) se del caso, la possibilita' di ricevere servizi di consulenza. 
  2. Il  finanziatore  o  l'intermediario  del  credito  fornisce  al
consumatore le informazioni personalizzate necessarie per  consentire
il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato,  valutarne
le implicazioni e prendere una decisione  informata  in  merito  alla
conclusione   di   un   contratto   di   credito.   Le   informazioni
personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro  supporto
durevole attraverso la  consegna  del  modulo  denominato  «Prospetto
informativo  europeo  standardizzato».  Il   modulo   e'   consegnato
tempestivamente dopo che il consumatore ha  fornito  le  informazioni
necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e  le
sue preferenze in conformita' all'articolo 120-undecies, comma  1,  e
comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un
contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive  che
il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia  fornire
al consumatore sono riportate in un documento distinto. 
  3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore
ha diritto a un periodo di riflessione di  almeno  sette  giorni  per
confrontare le diverse offerte di credito sul mercato,  valutarne  le
implicazioni e prendere una decisione informata. Durante  il  periodo
di riflessione, l'offerta e' vincolante  per  il  finanziatore  e  il
consumatore puo' accettare l'offerta in qualunque momento. 
  4. Quando al consumatore e' proposta un'offerta vincolante  per  il
finanziatore, l'offerta e' fornita su supporto cartaceo  o  su  altro
supporto durevole e include la bozza del contratto di  credito;  essa
e' accompagnata  dalla  consegna  del  modulo  denominato  «Prospetto
informativo europeo standardizzato» se: 
  a) il modulo non e' stato fornito in precedenza al consumatore; o 
  b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle  informazioni
contenute  nel  modulo  denominato  «Prospetto  informativo   europeo
standardizzato» precedentemente fornito. 
  5. Il  finanziatore  o  l'intermediario  del  credito  fornisce  al
consumatore  chiarimenti  adeguati  sui  contratti  di   credito   ed
eventuali servizi  accessori  proposti,  in  modo  che  questi  possa
valutare se il contratto di credito e i  servizi  accessori  proposti
siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. 
  6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento a: 
  a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita'  di  messa  a
disposizione delle informazioni precontrattuali; 
  b) le  modalita'  e  la  portata  dei  chiarimenti  da  fornire  al
consumatore ai sensi del comma 5; 
  c) gli obblighi specifici da osservare nei  casi  di  comunicazioni
mediante telefonia vocale, anche prevedendo  informazioni  aggiuntive
rispetto a quanto previsto dall'articolo  67-novies  del  Codice  del
consumo; 
  d) l'informazione da rendere al consumatore  sul  contenuto  e  sui
possibili     effetti     dell'accordo     previsto     dall'articolo
120-quinquiesdecies, comma 3. 
  Art.   120-decies   (Obblighi   di   informazione   relativi   agli
intermediari del credito). - 1. L'intermediario del credito, in tempo
utile prima dell'esercizio di una delle attivita' di  intermediazione
del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni,
su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: 
  a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito; 
  b) il registro in cui e' iscritto, il numero di registrazione  e  i
mezzi esperibili per verificare la registrazione; 
  c) se l'intermediario del credito e' soggetto a vincolo di  mandato
o opera in via esclusiva con uno o piu' finanziatori; in questo caso,
l'intermediario del credito indica la denominazione del  finanziatore
o dei finanziatori per i quali  opera.  L'intermediario  del  credito
puo'  dichiarare  di  essere  indipendente  se   e'   un   consulente
indipendente ai sensi dell'articolo 120-terdecies, comma 2; 
  d) se presta servizi di consulenza; 
  e) se  previsto,  il  compenso  che  il  consumatore  deve  versare
all'intermediario del credito per i  suoi  servizi  o,  ove  non  sia
determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso; 
  f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre  parti
interessate    possono    presentare    reclami     nei     confronti
dell'intermediario del  credito  e  le  modalita'  di  accesso  a  un
meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente; 
  g) l'esistenza e, se noto, l'importo  di  eventuali  commissioni  o
altre  somme  che  il   finanziatore   o   terzi   dovranno   versare
all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati  in
relazione al contratto di  credito.  Se  l'importo  non  e'  noto  al
momento della comunicazione, l'intermediario del credito  informa  il
consumatore che l'importo effettivo  sara'  comunicato  in  una  fase
successiva  nel  modulo  denominato  «Prospetto  informativo  europeo
standardizzato»; 
  h) se l'intermediario del  credito  richiede  il  pagamento  di  un
compenso da parte del consumatore e riceve anche una  commissione  da
parte  del  finanziatore  o  da  un  terzo,  la   spiegazione   circa
l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o  in  parte,  dal
compenso corrisposto dal consumatore stesso; 
  i) se l'intermediario del credito riceve commissioni da uno o  piu'
finanziatori, il diritto  del  consumatore  di  chiedere  e  ottenere
informazioni indicate al comma 2. 
  2. Nel caso indicato al comma 1, lettera  i),  l'intermediario  del
credito,  su  richiesta  del  consumatore,  fornisce  a  quest'ultimo
informazioni comparabili sull'ammontare delle  commissioni  percepite
da ciascun finanziatore. 
  3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel  modulo  denominato
«Prospetto informativo europeo standardizzato»,  l'intermediario  del
credito  comunica  al  finanziatore  l'eventuale  compenso   che   il
consumatore  e'  tenuto  a  versargli  in  relazione  ai  servizi  di
intermediazione del credito. 
  4. Gli intermediari del credito assicurano che,  in  aggiunta  alle
informazioni previste dal presente articolo, i propri collaboratori e
dipendenti comunichino al consumatore, al momento  di  contattarlo  o
prima di trattare con lo stesso, la  qualifica  in  base  alla  quale
operano e l'intermediario del credito che essi rappresentano. 
  Art. 120-undecies (Verifica del  merito  creditizio).  -  1.  Prima
della conclusione del contratto di credito,  il  finanziatore  svolge
una valutazione approfondita del merito creditizio  del  consumatore,
tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di
adempimento da parte del consumatore  degli  obblighi  stabiliti  dal
contratto  di  credito.  La  valutazione  del  merito  creditizio  e'
effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e
finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e
opportunamente verificate. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal
consumatore  anche   mediante   l'intermediario   del   credito;   il
finanziatore  puo'  chiedere   chiarimenti   al   consumatore   sulle
informazioni ricevute, se necessario per  consentire  la  valutazione
del merito creditizio. 
  3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con
il  consumatore  ne'  vi  apporta  modifiche  svantaggiose   per   il
consumatore, ai sensi dell'articolo 118, in ragione del fatto che  la
valutazione del merito creditizio e' stata condotta scorrettamente  o
che le informazioni fornite dal consumatore prima  della  conclusione
del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo
che il consumatore abbia  intenzionalmente  omesso  di  fornire  tali
informazioni o abbia fornito informazioni false. 
  4. Prima di  procedere  a  un  aumento  significativo  dell'importo
totale del credito dopo la conclusione del contratto di  credito,  il
finanziatore svolge una nuova valutazione del merito  creditizio  del
consumatore sulla base di informazioni  aggiornate,  a  meno  che  il
credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione  del
merito creditizio originaria. 
  5. Quando la  domanda  di  credito  e'  respinta,  il  finanziatore
informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso,  del
fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatico di dati. 
  6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell'articolo 125. 
  8. I finanziatori elaborano e documentano la  propria  politica  di
offerta di contratti di credito, che include l'elencazione  dei  tipi
di diritti e beni su cui puo' vertere l'ipoteca. 
  9. La Banca d'Italia  detta  disposizioni  attuative  del  presente
articolo. 
  Art.  120-duodecies  (Valutazione  dei  beni  immobili).  -  1.   I
finanziatori applicano standard affidabili  per  la  valutazione  dei
beni immobili residenziali  ai  fini  della  concessione  di  credito
garantito da ipoteca. Quando la valutazione e' condotta  da  soggetti
terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino  standard
affidabili. 
  2. La valutazione e' svolta da persone competenti sotto il  profilo
professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione  del
credito, in modo da  poter  fornire  una  valutazione  imparziale  ed
obiettiva, documentata su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto
durevole. 
  3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del  presente
articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio  del
mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del  comma  1
puo' essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede  di
autoregolamentazione. 
  Art. 120-terdecies (Servizi di consulenza). -  1.  Il  servizio  di
consulenza e' riservato  ai  finanziatori  e  agli  intermediari  del
credito. 
  2.  Il  servizio  di  consulenza  puo'  essere   qualificato   come
indipendente solo se e'  reso  dai  consulenti  di  cui  all'articolo
128-sexies, comma 2-bis. 
  3. Nello svolgimento del servizio di consulenza  i  finanziatori  e
gli intermediari del credito: 
  a) agiscono nel migliore interesse del consumatore; 
  b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione  personale
e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore; 
  c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata  in
merito a una o piu'  operazioni  relative  a  contratti  di  credito,
adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione  personale  e
finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro
supporto  durevole,  riguarda  anche  eventuali   servizi   accessori
connessi con il  contratto  di  credito  e  tiene  conto  di  ipotesi
ragionevoli circa i rischi per  la  situazione  del  consumatore  per
tutta la durata del contratto di credito raccomandato; 
  d) prendono in considerazione, ai fini  della  raccomandazione,  un
numero sufficientemente ampio di  contratti  di  credito  nell'ambito
della gamma di prodotti da  essi  stessi  offerti  o,  nel  caso  dei
mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di
credito disponibili sul mercato. 
  4.  Prima  della  prestazione  di   servizi   di   consulenza,   il
finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le
seguenti informazioni  su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto
durevole: 
  a) la gamma di prodotti  presi  in  considerazione  ai  fini  della
raccomandazione; 
  b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di
consulenza o, qualora al momento della  comunicazione  l'importo  non
possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo; 
  c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai  finanziatori
in relazione al servizio di consulenza. 
  Art. 120-quaterdecies (Finanziamenti denominati in valuta  estera).
- 1. Se il credito e' denominato in una valuta estera, il consumatore
ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui  e'
denominato il contratto in una delle seguenti valute: 
  a) la valuta in cui e'  denominata  la  parte  principale  del  suo
reddito o in cui egli  detiene  le  attivita'  con  le  quali  dovra'
rimborsare il finanziamento, come  indicato  al  momento  della  piu'
recente valutazione del merito creditizio condotta  in  relazione  al
contratto di credito; 
  b) la valuta avente corso legale  nello  Stato  membro  dell'Unione
europea in cui il consumatore aveva la  residenza  al  momento  della
conclusione  del  contratto  o  ha  la  residenza  al  momento  della
richiesta di conversione. 
  2. Il CICR,  su  proposta  della  Banca  d'Italia,  puo'  stabilire
condizioni per il diritto alla conversione, con particolare  riguardo
a: 
  a) la variazione minima del tasso di cambio  che  deve  aver  avuto
luogo rispetto al momento della conclusione del  contratto,  comunque
non superiore rispetto a quella indicata al comma 4; 
  b) il compenso  onnicomprensivo  che  il  consumatore  puo'  essere
tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto. 
  3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il  tasso
di cambio al quale avviene la conversione e' pari al  tasso  rilevato
dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e' stata presentata la
domanda di conversione. 
  4. Se il valore  dell'importo  totale  del  credito  o  delle  rate
residui varia di  oltre  il  20  per  cento  rispetto  a  quello  che
risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta  in  cui  e'
denominato il finanziamento e l'euro  al  momento  in  cui  e'  stato
concluso il contratto di  credito,  il  finanziatore  ne  informa  il
consumatore  nell'ambito  delle  comunicazioni  previste   ai   sensi
dell'articolo  119.  La  comunicazione  informa  il  consumatore  del
diritto di convertire il finanziamento in una  valuta  alternativa  e
delle condizioni per farlo. 
  Art. 120-quinquiesdecies  (Inadempimento  del  consumatore).  -  1.
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, il
finanziatore  adotta  procedure  per  gestire  i   rapporti   con   i
consumatori in difficolta' nei pagamenti. La  Banca  d'Italia  adotta
disposizioni  di  attuazione  del  presente  comma,  con  particolare
riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore,
nonche' ai casi di  eventuale  stato  di  bisogno  o  di  particolare
debolezza del consumatore. 
  2. Il finanziatore non puo' imporre al consumatore oneri, derivanti
dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi
sostenuti a causa dell'inadempimento stesso. 
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice  civile,  le
parti possono convenire, con  clausola  espressa,  al  momento  della
conclusione del contratto di credito, che in  caso  di  inadempimento
del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene  immobile
oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita  del  medesimo
bene  comporta  l'estinzione  dell'intero   debito   a   carico   del
consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del
bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi
della  vendita  e'  inferiore  al  debito  residuo.  Se   il   valore
dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi
della vendita e' superiore  al  debito  residuo,  il  consumatore  ha
diritto all'eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si  adopera  con
ogni diligenza per conseguire dalla  vendita  il  miglior  prezzo  di
realizzo.  La  clausola  non  puo'  essere  pattuita   in   caso   di
surrogazione  nel  contratto  di  credito  ai   sensi   dell'articolo
120-quater. 
  4. Agli effetti del comma 3: 
  a.  il  finanziatore  non  puo'  condizionare  la  conclusione  del
contratto di credito alla sottoscrizione della clausola; 
  b. se il contratto di credito contiene la clausola, il  consumatore
e' assistito,  a  titolo  gratuito,  da  un  consulente  al  fine  di
valutarne la convenienza; 
  c. costituisce inadempimento il mancato pagamento di  un  ammontare
equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono  inadempimento
i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto  ai
sensi dell'articolo 40, comma 2; 
  d. il valore del bene immobile oggetto della garanzia e' stimato da
un perito indipendente scelto dalle parti di comune  accordo  ovvero,
in  caso  di  mancato  raggiungimento  dell'accordo,   nominato   dal
Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalita'
di cui al terzo comma  dell'articolo  696  del  codice  di  procedura
civile, con una  perizia  successiva  all'inadempimento.  Si  applica
quanto previsto ai sensi dell'articolo 120-duodecies. 
  5. Con decreto, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca  d'Italia,
detta disposizioni di attuazione dei commi 3 e 4. 
  6. Nei casi, diversi da quelli  di  cui  al  comma  3,  in  cui  il
finanziatore fa ricorso all'espropriazione immobiliare e,  a  seguito
dell'escussione  della  garanzia  residui  un  debito  a  carico  del
consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo  sei  mesi
dalla conclusione della procedura esecutiva. 
  Art. 120-sexiesdecies (Osservatorio del mercato immobiliare). -  1.
L'Osservatorio del mercato  immobiliare  istituito  presso  l'Agenzia
delle  entrate  assicura  il   controllo   statistico   sul   mercato
immobiliare residenziale ed effettua le  opportune  comunicazioni  ai
fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale. 
  Art.    120-septiesdecies    (Remunerazioni    e    requisiti    di
professionalita'). - 1. I finanziatori remunerano il personale e,  se
del caso, gli intermediari del  credito  in  modo  da  assicurare  il
rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo. 
  2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un  livello  di
professionalita'  adeguato  per  predisporre,  offrire  e  concludere
contratti di credito o contratti  accessori  a  quest'ultimo  nonche'
prestare servizi di consulenza. 
  3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del  presente
articolo, anche individuando le categorie di personale interessate. 
  Art. 120-octiesdecies (Pratiche di commercializzazione abbinata). -
1. E' vietata l'offerta o la commercializzazione di un  contratto  di
credito in un  pacchetto  che  comprende  altri  prodotti  o  servizi
finanziari  distinti,  qualora  il  contratto  di  credito  non   sia
disponibile per il consumatore separatamente. 
  2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma  4,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  dall'articolo  28  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo  21,  comma  3-bis,
del Codice del consumo. 
  Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). - 1. Ai contratti
di credito disciplinati dal presente capo si applicano  gli  articoli
117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater,  125-sexies,  comma
1. 
  2.  Il  finanziatore  e  l'intermediario  del  credito   forniscono
gratuitamente ai consumatori le informazioni previste  ai  sensi  del
presente capo,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo
127-bis. 
  3. All'articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera f), le parole: «aventi una durata  superiore
a cinque anni;» sono soppresse; 
  b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.  In  deroga  a
quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo  si  applica
ai   contratti   di   credito   non   garantiti   finalizzati    alla
ristrutturazione  di  un   immobile   residenziale,   anche   se   il
finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.». 
  4. All'articolo 128-sexies del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  «2-bis.  Il  soggetto
che presta professionalmente in via esclusiva servizi  di  consulenza
indipendente avente a oggetto la concessione di  finanziamenti  sotto
qualsiasi forma, e' iscritto in una sezione speciale  dell'elenco  di
cui al comma 2.»; 
  b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto di
cui al comma  2-bis  puo'  svolgere  esclusivamente  l'attivita'  ivi
indicata  nonche'  attivita'  connesse  o  strumentali.  Per   queste
attivita' e' remunerato esclusivamente dal cliente.»; 
  c) al comma 4, dopo  le  parole:  «Il  mediatore  creditizio»  sono
inserite le seguenti: «ovvero il consulente di cui al comma 2-bis,». 
  5. All'articolo 128-septies, al comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «articolo  128-sexies,  comma
2» sono inserite le seguenti: «, ovvero nella sezione speciale di cui
all'articolo 128-sexies, comma 2-bis,». 
  6. All'articolo 128-octies, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, dopo il comma 1, e' inserito il  seguente:  «1-bis.  Il
Ministro dell'economia e delle  finanze  individua,  con  regolamento
adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause  di  incompatibilita'
con l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 128-sexies,  comma
2-bis.». 
  7. All'articolo 128-duodecies, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la
Banca  d'Italia  nell'esercizio   delle   proprie   attribuzioni   di
vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione
degli  intermediari  del  credito  (oppure  di  cancellazione   dagli
elenchi) per  violazioni  gravi  e  sistematiche  delle  disposizioni
previste dal  Titolo  VI,  Capo  I-bis  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  da  adottarsi,  sentita  la  Banca   d'Italia,   sono
individuati i meccanismi di coordinamento per garantire  l'efficiente
espletamento  dei  procedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  di
competenza delle Autorita' di vigilanza di settore.». 
  8. All'articolo 128-duodecies, comma 6, del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, dopo  le  parole:  «lettere  b)  e  c)»  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «e del comma 3-bis». 
  9. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:  «e-bis)
inosservanza, da parte delle banche e degli  intermediari  finanziari
iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo  106,   degli   articoli
120-octies, 120-novies, 120-undecies,  120-duodecies,  120-terdecies,
120-quaterdecies,        120-septiesdecies,         120-octiesdecies,
120-noviesdecies.»; 
  b) al comma  5-bis,  le  parole:  «ed  e)»  sono  sostituite  dalle
seguenti «e) ed e-bis)»; 
  c) al comma 8, le parole: «ed e)» sono  sostituite  dalle  seguenti
«e) ed e-bis)». 
  10. Il decreto di cui all'articolo 128-duodecies, comma 3-bis,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal
presente decreto e' adottato entro due mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
 
          Avvertenza 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio in merito ai contratti di credito ai  consumatori
          relativi a beni immobili residenziali  e  recante  modifica
          delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e  del  regolamento
          (UE) n. 1093/2010 e' pubblicata nella G.U.U.E. 28  febbraio
          2014, n. L 60. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1  e  dell'allegato  B
          della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea
          2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio  2015,
          n. 176: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
 
                                                          «Allegato B 
                                                    (art. 1, comma 1) 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della  direttiva  89/391/CEE)  e
          che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di  recepimento
          1° luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1° luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1° giugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1° gennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).». 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141
          (Attuazione  della   direttiva   2008/48/CE   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo  n.
          385 del  1993)  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  14  dicembre  2010,  n.  218
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
          2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE
          relativa ai contratti di credito  ai  consumatori,  nonche'
          modifiche del titolo IV del testo unico  bancario  (decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385)  in  merito  alla
          disciplina dei soggetti operanti nel  settore  finanziario,
          degli agenti  in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori
          creditizi)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   18
          dicembre 2010, n. 295. 
              - Il decreto legislativo  19  settembre  2012,  n.  169
          (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
          13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della  direttiva
          2008/48/CE,   relativa   ai   contratti   di   credito   ai
          consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico
          bancario in merito alla disciplina  dei  soggetti  operanti
          nel  settore  finanziario,  degli   agenti   in   attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2012, n. 230. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 115  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 115 (Ambito di applicazione). - 1. Le  norme  del
          presente titolo si  applicano  alle  attivita'  svolte  nel
          territorio  della   Repubblica   dalle   banche   e   dagli
          intermediari finanziari. 
              2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri
          soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. 
              3. Le disposizioni del presente capo, a meno che  siano
          espressamente richiamate, non si applicano ai contratti  di
          credito disciplinati dai capi I-bis e II e  ai  servizi  di
          pagamento disciplinati dal capo II-bis. 
              - Il testo dell'art. 122  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  122  (Ambito   di   applicazione).   -   1.   Le
          disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di
          credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: 
              a) finanziamenti di importo  inferiore  a  200  euro  o
          superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo  della  soglia
          minima  si  prendono  in  considerazione  anche  i  crediti
          frazionati concessi attraverso piu'  contratti,  se  questi
          sono riconducibili a una medesima operazione economica; 
              b)  contratti  di   somministrazione   previsti   dagli
          articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di
          appalto di cui all'art. 1677 del codice civile; 
              c) finanziamenti nei quali e' escluso il  pagamento  di
          interessi o di altri oneri; 
              d) finanziamenti a fronte dei quali il  consumatore  e'
          tenuto a corrispondere esclusivamente  commissioni  per  un
          importo non significativo, qualora il rimborso del  credito
          debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; 
              e)  finanziamenti   destinati   all'acquisto   o   alla
          conservazione di un diritto di proprieta' su un  terreno  o
          su un immobile edificato o progettato; 
              f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili; 
              g) finanziamenti, concessi da banche o  da  imprese  di
          investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente
          a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
          successive modificazioni, purche' il finanziatore partecipi
          all'operazione; 
              h)  finanziamenti  concessi  in  base  a   un   accordo
          raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria  o  a  un'altra
          autorita' prevista dalla legge; 
              i) dilazioni del pagamento di  un  debito  preesistente
          concesse gratuitamente dal finanziatore; 
              l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene  mobile,
          se  il  consumatore  non  e'  obbligato  per  un  ammontare
          eccedente il valore del bene; 
              m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia
          prevista l'espressa  clausola  che  in  nessun  momento  la
          proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza
          corrispettivo, al locatario; 
              n) iniziative di microcredito ai sensi dell'art. 111  e
          altri contratti di credito individuati con legge relativi a
          prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di
          interesse generale,  che  non  prevedono  il  pagamento  di
          interessi o prevedono tassi inferiori a  quelli  prevalenti
          sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli  per
          il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a
          tassi d'interesse non superiori  a  quelli  prevalenti  sul
          mercato; 
              o) contratti di credito sotto  forma  di  sconfinamento
          del  conto  corrente,  salvo  quanto   disposto   dall'art.
          125-octies. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1,  lettera
          a), il presente capo si applica ai contratti di credito non
          garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un  immobile
          residenziale, anche  se  il  finanziamento  ha  un  importo
          superiore a 75.000 euro. 
              2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente,
          qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su
          richiesta della banca ovvero entro tre mesi  dal  prelievo,
          non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a
          f),  124,  comma  5,   125-ter,   125-quater,   125-sexies,
          125-octies. 
              3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che,
          anche  sulla  base  di  accordi  separati,  non  comportano
          l'obbligo di  acquisto  della  cosa  locata  da  parte  del
          consumatore, non si applica l'art. 125-ter, commi da 1 a 4. 
              4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre  modalita'
          agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate
          tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore,
          non si  applicano  gli  articoli  124,  comma  5,  124-bis,
          125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti  dal
          CICR. 
              5. I venditori di beni  e  servizi  possono  concludere
          contratti di credito nella sola forma della  dilazione  del
          prezzo con esclusione del pagamento degli  interessi  e  di
          altri oneri.». 
              - Il testo dell'art. 128-sexies del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  128-sexies  (Mediatori  creditizi).  -   1.   E'
          mediatore creditizio il soggetto che  mette  in  relazione,
          anche  attraverso  attivita'  di   consulenza,   banche   o
          intermediari  finanziari  previsti  dal  titolo  V  con  la
          potenziale clientela per la  concessione  di  finanziamenti
          sotto qualsiasi forma. 
              2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
          dell'attivita' di  mediatore  creditizio  e'  riservato  ai
          soggetti   iscritti   in   un   apposito   elenco    tenuto
          dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies. 
              2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in  via
          esclusiva  servizi  di  consulenza  indipendente  avente  a
          oggetto la concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi
          forma, e' iscritto in una sezione speciale  dell'elenco  di
          cui al comma 2. 
              3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente
          l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita'  connesse
          o strumentali. 
              3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis puo'  svolgere
          esclusivamente l'attivita' ivi indicata  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali. Per queste attivita' e'  remunerato
          esclusivamente dal cliente. 
              4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di  cui
          al comma 2-bis, svolge la propria  attivita'  senza  essere
          legato ad alcuna delle parti da  rapporti  che  ne  possano
          compromettere l'indipendenza.». 
              -  Il   testo   dell'art.   128-septies   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.   128-septies   (Requisiti    per    l'iscrizione
          nell'elenco dei mediatori  creditizi).  -  1.  L'iscrizione
          nell'elenco di cui all'art.  128-sexies,  comma  2,  ovvero
          nella sezione speciale di cui  all'art.  128-sexies,  comma
          2-bis, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: 
              a)  forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa; 
              b) sede legale  e  amministrativa  o,  per  i  soggetti
          comunitari, stabile  organizzazione  nel  territorio  della
          Repubblica; 
              c)  oggetto  sociale  conforme  con   quanto   previsto
          dall'art. 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti  di
          organizzazione; 
              d)  possesso  da  parte  di  coloro  che  detengono  il
          controllo  e  dei  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e  controllo  dei  requisiti  di
          onorabilita'; 
              e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni
          di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti  di
          professionalita', compreso il superamento  di  un  apposito
          esame; 
              f). 
              1-bis. La permanenza  nell'elenco  e'  subordinata,  in
          aggiunta  ai  requisiti  indicati  ai  commi  1  e   1-ter,
          all'esercizio effettivo dell'attivita' e  all'aggiornamento
          professionale. 
              1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla
          stipula   di   una   polizza   di    assicurazione    della
          responsabilita' civile per i danni arrecati  nell'esercizio
          dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
          cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.». 
              - Il testo dell'art. 128-octies del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 128-octies (Incompatibilita'). - 1. E' vietata la
          contestuale  iscrizione   nell'elenco   degli   agenti   in
          attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. 
              1-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze
          individua,  con  regolamento  adottato,  sentita  la  Banca
          d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n.  400,  le  cause  di  incompatibilita'  con
          l'esercizio  dell'attivita'  di  cui  all'art.  128-sexies,
          comma 2-bis. 
              2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e
          di mediatori creditizi sono persone fisiche e  non  possono
          svolgere contemporaneamente la propria attivita'  a  favore
          di piu' soggetti iscritti.». 
              -  Il  testo  dell'art.   128-duodecies   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 128-duodecies (Disposizioni  procedurali).  -  1.
          Per il mancato  pagamento  dei  contributi  o  altre  somme
          dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi  di  cui  agli
          articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,  comma  2,  per
          l'inosservanza    degli    obblighi    di     aggiornamento
          professionale,  la  violazione  di  norme   legislative   o
          amministrative  che  regolano  l'attivita'  di  agenzia  in
          attivita'  finanziaria  o  di  mediazione  creditizia,   la
          mancata comunicazione  o  trasmissione  di  informazioni  o
          documenti  richiesti,  l'Organismo  applica  nei  confronti
          degli iscritti: 
              a) il richiamo scritto; 
              b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per  un
          periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; 
              c)  la  cancellazione  dagli  elenchi  previsti   dagli
          articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. 
              1-bis. In caso di inosservanza da parte  del  punto  di
          contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve  essere
          istituito,  da  parte  degli  agenti   previsti   dall'art.
          128-quater,  comma  7,  degli  obblighi   derivanti   dalle
          disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo  ne
          da' comunicazione all'autorita'  del  Paese  d'origine.  Se
          mancano o risultano inadeguati i  provvedimenti  di  questa
          autorita'. L'Organismo informa il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  che,  sentito  il  Ministero  degli  affari
          esteri, puo' vietare ai suddetti  agenti  di  intraprendere
          nuove operazioni nel territorio della  Repubblica,  dandone
          comunicazione all'autorita' del Paese d'origine. 
              2. Per le violazioni previste dal comma  1,  contestati
          gli addebiti  agli  interessati  e  valutate  le  deduzioni
          presentate entro trenta  giorni,  e'  applicata  una  delle
          misure di cui al comma  1,  tenuto  conto  della  rilevanza
          delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione  e'
          pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni
          dalla data di notificazione, a cura e  spese  del  soggetto
          interessato,  su  almeno  due   quotidiani   a   diffusione
          nazionale, di cui uno economico. 
              3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli  elenchi
          di cui agli articoli 128-quater,  comma  2,  e  128-sexies,
          comma 2, nei seguenti casi: 
              a)  perdita  di  uno  dei   requisiti   richiesti   per
          l'esercizio dell'attivita'; 
              b) inattivita' protrattasi  per  oltre  un  anno  salvo
          comprovati motivi; 
              c) cessazione dell'attivita'. 
              3-bis. Fatte salve le  ipotesi  disciplinate  ai  commi
          precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle  proprie
          attribuzioni di vigilanza, individua le  ulteriori  ipotesi
          di revoca dell'abilitazione degli intermediari del  credito
          (oppure di  cancellazione  dagli  elenchi)  per  violazioni
          gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo
          VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
          n. 385. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze da  adottarsi,  sentita  la  Banca  d'Italia,  sono
          individuati i meccanismi  di  coordinamento  per  garantire
          l'efficiente espletamento dei procedimenti  di  irrogazione
          delle sanzioni di competenza delle Autorita'  di  vigilanza
          di settore. 
              4. L'agente in attivita'  finanziaria  e  il  mediatore
          creditizio  cancellati  ai  sensi  del  comma   1   possono
          richiedere  una  nuova  iscrizione  purche'  siano  decorsi
          cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 
              5.  In  caso  di  necessita'  e  urgenza,  puo'  essere
          disposta in via  cautelare  la  sospensione  dagli  elenchi
          previsti dagli articoli  128-quater  e  128-sexies  per  un
          periodo massimo di otto mesi,  qualora  sussistano  precisi
          elementi che facciano presumere gravi violazioni  di  norme
          legislative o amministrative che  regolano  l'attivita'  di
          agenzia  in   attivita'   finanziaria   o   di   mediazione
          creditizia. 
              6. L'Organismo annota  negli  elenchi  i  provvedimenti
          adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del  comma
          3-bis.». 
              - Il testo dell'art. 144  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle  societa'
          o  enti).  -  1.  Nei   confronti   delle   banche,   degli
          intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli
          istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento
          e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate  funzioni
          aziendali  essenziali  o  importanti,  nonche'  di   quelli
          incaricati della revisione legale dei conti, si applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000  fino  al
          10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni: 
              a) inosservanza degli articoli 18,  comma  4,  26,  28,
          comma 2-ter, 34, comma 2,  35,  49,  51,  52,  52-bis,  53,
          53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2  e  4,  66,
          67,  67-ter,  68,   69-quater,   69-quinquies,   69-octies,
          69-novies,        69-sexiesdecies,         69-noviesdecies,
          69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in  relazione  agli
          articoli  26,  52,  61,  comma  5,  64,  commi   2   e   4,
          114-quinquies.1,   114-quinquies.2,   114-quinquies.3,   in
          relazione agli articoli 26 e 52,  114-octies,  114-undecies
          in  relazione  agli  articoli  26  e   52,   114-duodecies,
          114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1,  145,  comma
          3,  146,  comma  2,  147,  o  delle  relative  disposizioni
          generali   o   particolari   impartite   dalle    autorita'
          creditizie; 
              b)  inosservanza  degli   articoli   116,   123,   124,
          126-quater  e  126-novies,  comma  3,  o   delle   relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie; 
              c) inosservanza degli articoli 117, commi  1,  2  e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,   comma   2,   126-sexies,   126-septies   e
          128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali
          o particolari impartite dalle autorita' creditizie; 
              d)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
          di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; 
              e)  inserimento  nei  contratti  di   clausole   aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso. 
              e-bis) inosservanza, da  parte  delle  banche  e  degli
          intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'art.  106,  degli  articoli  120-octies,   120-novies,
          120-undecies,         120-duodecies,         120-terdecies,
          120-quaterdecies,   120-septiesdecies,    120-octiesdecies,
          120-noviesdecies. 
              2. 
              2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da      euro      duemilacinquecentottanta      a      euro
          centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche  e
          degli intermediari finanziari in caso di  violazione  delle
          disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,  comma
          1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16  settembre  2009,  relativo
          alle agenzie  di  rating  del  credito,  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              3. 
              3-bis. 
              4. La sanzione di  cui  al  comma  1,  si  applica  per
          l'inosservanza delle norme contenute nell'art.  128,  comma
          1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni
          di controllo previste dal medesimo  art.  128,  di  mancata
          adesione ai sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale  delle
          controversie  previsti  dall'art.   128-bis,   nonche'   di
          inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla  Banca
          d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione  si
          applica altresi' nel caso di frazionamento  artificioso  di
          un unico contratto di credito al consumo in una  pluralita'
          di contratti dei quali almeno uno sia di importo  inferiore
          al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122,  comma
          1, lettera a). 
              5. 
              5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante  rilevi
          nel comportamento dell'agente in attivita'  finanziaria  le
          violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e)  ed
          e-bis)  e  4,  l'inosservanza   degli   obblighi   previsti
          dall'art. 125-novies o la violazione dell'art.  128-decies,
          comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive
          e trasmette  la  documentazione  relativa  alle  violazioni
          riscontrate,  anche  ai  fini  dell'applicazione  dell'art.
          128-duodecies, all'Organismo di cui all'art. 128-undecies. 
              6. 
              7. 
              8. Le sanzioni previste dai commi 1,  lettere  b),  c),
          d), e) ed e-bis) e 4  si  applicano  quando  le  infrazioni
          rivestono carattere rilevante, secondo i  criteri  definiti
          dalla  Banca  d'Italia,  con  provvedimento  di   carattere
          generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte  sulla
          complessiva  organizzazione  e  sui  profili   di   rischio
          aziendali. 
              9.  Se  il   vantaggio   ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai massimali indicati nel presente  articolo,  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          articolo sono elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio   ottenuto,   purche'    tale    ammontare    sia
          determinabile.».